STATUTO DI
“EL VIVE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
STATUTO
Finalità e strutture
Art. 1) È
costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro
denominata: “ EL VIVE- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
Art. 2) l’Associazione
ha sede in Piazza Castello n. 4 - POGGIO RENATICO (FE)
Art. 3) I
colori sociali dell’Associazione sono GIALLO E BIANCO.
Art. 4) l’Associazione
non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli
utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla
decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'
uomo e dello sport alla quale si ispira il Centro Sportivo Italiano. Essa non
discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni
socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’ associazionismo di
promozione sociale di cui alla legge 383/2000.
Art. 5) Finalità
principale dell’associazione è la proposta costante dello sport alle persone di
ogni sesso, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento
pedagogico ed educativo perseguita attraverso l’organizzazione di attività
sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non nelle discipline
Calcetto, Pallavolo, Atletica, Trekking e l’organizzazione di attività
didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime
discipline; l’associazione si propone, altresì, di organizzare attività
motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione
sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita,
impegnandosi affinché, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti
servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva.
L’associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del
15 luglio 2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del
CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente
di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata. L’ Associazione
potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento
delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di
sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi
compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio
esclusivo dei soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni
di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto
delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi
ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo
svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di
Credito, anche su basi di passive.
I soci
Art. 6) Possono
essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i
principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
Art. 7) L'ammissione
all’ associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta
dell’aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a
tempo determinato.
Art. 8) Tutti
i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni
esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni
votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
Art. 9) Gli
associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni
degli Organi dell’associazione e di corrispondere le quote associative. Non è
ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
Art. 10) La
qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può
essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni
materiali o all'immagine dell’ associazione. La morosità e l’espulsione sono
deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.
Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Comitato CSI
di appartenenza e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri. I ricorsi
devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Art. 11) La
perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla
restituzione di quanto versato all’associazione.
Art. 12) Il
decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito
associativo.
L’assemblea
Art. 13) Gli
Organi dell’associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e
il Presidente.
Art. 14) L'Assemblea
dei soci è l'organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal Presidente
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero
quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i
versamenti delle quote associative.
Art. 15) La
convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della
data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o
messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile
nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di
convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della
seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 16) Possono
intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola
con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun
socio spetta un solo voto.
Art. 17) L'Assemblea
ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della
metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e
la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 18) L'Assemblea
ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo,
elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni
5 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e
più di 7, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente
dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio
Direttivo.
Art. 19) L’Assemblea
straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita
in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la
maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza
di essi. Per lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori
l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la
presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra
la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 20) Per
favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere
assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono
essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e
consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto.
In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la
delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto
dovrà essere consegnato l’elenco delle deliberazioni che si intende assumere
con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum
costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e
straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente
per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.
Il Consiglio Direttivo e il Presidente
Art. 21) Il
Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è
eletto, insieme al presidente, dall’Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da
un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che
ne è membro di diritto. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati
uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. Al
Presidente che ha la rappresentanza legale dell’ associazione sportiva
dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al
Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima
carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima
federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina
facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Art. 22) Il
Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’associazione. Al Consiglio Direttivo competono in
particolare:
- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e
straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi
istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore
conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale
dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si
avvale l’associazione;
- La redazione annuale e la presentazione in
Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e
finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente
al bilancio preventivo dell’anno successivo;
- La presentazione di un piano programmatico
relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al
consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di
volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti
Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla
successiva approvazione dell’Assemblea;
- La delibera sull’ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non
attribuiscano ad altri organi.
Art. 23) Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta
il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
Art. 24) Il
Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’
associazione. È eletto dall’assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio
direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne
provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i
poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla
prima riunione utile.
Art. 25) Il
Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento.
Art. 26) Il
Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la
tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle
trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal
Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e
ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità
e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.
Art. 27) Il
Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile del associazione
sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al
corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e
predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il
rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo
dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di
incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al
Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei
conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle
operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 28) Le
funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa
persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento
Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a
svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del
medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a
rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal
Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito,
ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal
Tesoriere o dal Vicepresidente.
Art. 29) Il
Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei
suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il
Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare
l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi
trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Il patrimonio e l’esercizio finanziario
Art. 30) Il
patrimonio del Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote
di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci,
da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e
liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili,
di proprietà del associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a
qualsiasi titolo.
Art. 31) Eventuali
avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti
né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per
il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.
Art. 32) L’anno
associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l’anno
solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un
rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione
dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.
Lo scioglimento
Art. 33) Lo
scioglimento dell’associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei
soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i
liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai
sensi dell’art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni
Norme finali
Art. 34) Per
quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando
alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di
enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.
Il presente statuto è stato approvato
dall'assemblea dei soci
Il Presidente dell'Assemblea – Dott. Stefano
Panareo